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IL DIRITTO ALL'UGUAGLIANZA, ALLA SALUTE, ALLA DIGNITA' DELL'UOMO

Sei un immigrato? Mi dispiace ma non sei un cittadino e forse dai politici italiani non sei considerato neanche un individuo, dato che l’art. 32 della Costituzione italiana afferma come principio inderogabile il diritto alla salute per TUTTI
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Addirittura indica il diritto alla salute individuale come interesse della collettività. Mi sa che la nostra cara Costituzione ha ragione, perchè se chi è un immigrato irregolare non può più andare da un medico a farsi curare, dato che rischia di essere denunciato, avremo persone malate che gireranno tra noi cittadini,(che al momento possiamo ancora andare a chiedere di essere curati, finchè la sanità non diventerà privata); questo non è un bene nè per i non-cittadini nè per i cittadini.

Cittadino è colui che è originario, abitante e/o residente in uno stato e del quale possiede la cittadinanza avendone i conseguenti diritti e i doveri.
Miei cari amici che avete deciso di venire ad abitare in Italia, voi avete solo doveri, perchè la cittadinanza non vi viene data, altrimenti vi si dovrebbero riconoscere anche dei diritti, come il diritto alla salute, all’uguaglianza, alla dignità sociale. Anche se la nostra Costituzione li indica come diritti dell’Uomo,questi non vi vengono riconosciuti. Forse voi avete letto Lei prima di venire da noi, ma mi dispiace, i nostri rappresentanti non la conoscono, non sanno che le leggi da loro emanate devono rispettarla.

Mi dispiace per tutti Noi, già perchè noi cittadini dell’Europa, cittadini del Mondo, non riusciamo a conoscere neanche il nostro vicino.

Il nostro Governo ci sta insegnando ad odiarci, ha legittimato le ronde dei cittadini..

Tutto questo mi fa paura e non è lo Stato che io voglio, non è il Mondo che io voglio.

Vi lascio alla lettura di alcuni articoli della Costituzione italiana, sperando che anche un nostro rappresentante, locale o nazionale, li legga.

Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Elisa Martino

1 Comment on “IL DIRITTO ALL'UGUAGLIANZA, ALLA SALUTE, ALLA DIGNITA' DELL'UOMO”

  1. #1 elisa
    on Feb 7th, 2009 at 15:45

    Commento l’articolo che ho scritto per completarlo con un’altra fonte legislativa.

    Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)

    1. Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell’articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

    2. Restano salve le norme che disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall’Italia.

    3. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
    1. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;

    2. la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

    3. le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

    4. gli interventi di profilassi internazionale;

    5. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

    4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.

    5. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

    6. Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell’interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell’ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

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